Progettazione di un Pozzo per Acqua

Le fasi progettazione di un pozzo per acqua precedono l'approntamento di cantiere ed individuano sulla base di studi idrogeologici le caratteristiche dei terreni da attraversare nonchè le potenze delle falde presenti nel sottosuolo. La progettazione segue scrupolosi criteri operativi per minimizzare al massimi gli inconvenienti in fase operativa di realizzazione delle perforazioni. Durante la realizzaizone qualunque sia il sistema di scavo adottato, deve essere sempre rilevata l'esatta litologia del terreno attraversato dal pozzo tramite l'esame del materiale estratto, così da validare il progetto e predisporre il materiale drenante; nonché di giustificare il posizionamento dei filtri e la protezione superficiale degli strati permeabili. L'esecuzione di un avampozzo di protezione deve essere realizzata con un tronco di tubo sigillato nel terreno di lunghezza sufficiente per intestarlo in un orizzonte a bassa permeabilità e per rialzarlo, di almeno 50 cm, sul piano campagna. L'avampozzo ha la funzione di: a) garantire l'isolamento idraulico delle falde dalle acque di superficie, tanto durante i lavori quanto in regime di esercizio; b) impedire sgrottamenti in prossimità della bocca del pozzo.

 

 

Realizzazione di un pozzo per Acqua

Il quadro normativo attualmente in vigore per le opere di emungimento delle acque sotterranee è articolato con procedure differenti a seconda del soggetto richiedente, del sito su cui insiste l’opera pozzo, nonché delle destinazioni d’uso delle acque emunte. Allo stato attuale le competenze in materia di risorse idriche sono affidate alle sotto elencate istituzioni:

- Comune di appartenenza (preposto alla verifica autorizzativa per la realizzazione dell’opera pozzo e/o all’espletamento di manutenzioni straordinario, in relazione all’assetto urbanistico locale);
- Provincia di Roma (Amministrazione preposta alla verifica della congruità tra opera di emungimento e acquifero);
- Regione Lazio (Amministrazione preposta alla determinazione dei canoni demaniali per lo sfruttamento della risorsa idrica);
- Autorità di Bacino -  (Amministrazioni preposte all’individuazione sul territorio regionale e sovra-regionale delle aree critiche dove non possono essere rilasciate concessioni per lo sfruttamento della risorsa idrica);

Le pratiche istruttorie seguono diversi iter burocratici a seconda che la richiesta necessiti di autorizzazione per l’escavazione, denuncia o concessione demaniale di sfruttamento della risorsa idrica.

Sintesi della Normativa vigente

Il riferimento normativo attualmente in vigore è il R.D. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, che costitusce il quadro di riferimento per la ricerca e lo sfruttamento delle acque sotterranee, nonchè per il rilascio delle concessioni di derivazione. Nel particolare;

Art. 95 - Autorizzazioni alla ricerca di risorse idriche sotterranee tramite pozzi;

Art. 93 – Utilizzo delle acque sotterranee ai fini domestici;

Art. 56 – Attingimenti annuali da acque superficiali;

Art. 7 – Concessioni all’ emungimento delle acque sotterranee e superficiali;

Art. 6 R.D. 1775/1933 - Grandi e Piccole Derivazioni;

Art. 4 – Concessione preferenziale all’ emungimento delle acque sotterranee (pozzi prima del 10/08/1999) ultima data 31/12/2007.

Per quello che riguarda l'obbligatorietà alla denuncia di pozzi esistenti il riferimento normativo è:

Denuncia pozzo art. 10 del Dlgs n. 275 12/07/1983;

 

Procedure per la ricerca d'acqua e per l'uso della risorsa

ART. 95 – R.D. 1775/33 e succ. mod.ni

Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondipropri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione alle Amministrazioni Provinciali o per grandi derivazioni alle Regioni, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire.

L’Amm. Provinciale dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi lericerche e le opere, quando non risulti che ne sia già a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati, con l'invito a chiunque abbiainteresse a presentare opposizione.

Previa visita sul luogo, l’Amm. Provinciale, sentito l'ufficio distrettuale delle miniere (ora Polizia Mineraria Regionale) competente per le concessioni minerarie provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse.

Se l’Amm. Provinciale nega l'autorizzazione, l'interessato può reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente sentito il Consiglio superiore. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalità, i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennità da corrispondersi anticipatamente al proprietario del suolo.

Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta salva agli interessati l'azione innanzi all'autorità giudiziaria.

  

Autorizzazione Art.95

(…prescrizioni…)

……nella esecuzione del pozzo debbono osservarsi: le buone regole dell'arte del costruire, adottando le tecniche opportune, e le norme tecniche di cui all’all. 3 della Delibera C.I.T.A.I. del 4.2.77 (G.U. N° 48 del 21.2.77) e le disposizioni riportate nell’Allegato B delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per il tratto Metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla Foce (D.P.C.M. di approvazione del PS5 pubblicato nella G.U. n. 114 19/05/2009). In particolare la perforazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la comunicazione fra falde diverse, provvedendo all’ isolamento delle falde non interessate all'emungimento.

il richiedente dovrà affidare ad un Geologo iscritto all’ordine professionale gli accertamenti per l'emanazione delle prescrizioni opportune per la corretta esecuzione delle opere al fine di evitare inconvenienti e dissesti o pregiudizi al territorio e/o ad edifici e opere sovrastanti, anche in relazione ai

prelievi di acqua, se rinvenuta, e con l'avvertenza che l'estrazione e l'utilizzazione delle acque deve essere compatibile con le capacità di ricarica dell'acquifero;

La testata del pozzo dovrà essere posizionata a quota superiore al piano campagna, chiusa ed alloggiata in apposita cabina munita di serratura, arieggiata e protetta da eventuali infiltrazione di acque meteoriche.

Il pozzo dovrà essere ubicato alla maggiore distanza possibile dai fabbricati esistenti;

nel caso in cui la perforazione del pozzo dovesse superare la profondità di mt 30 dal piano di campagna è fatto l'obbligo di comunicazione all’ISPRA - Servizio Geologico - Dipartimento Difesa del Suolo - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma, ai sensi della Legge 464/84

 

Ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs n° 152/06 Parte Terza e dell’art. 17 del R.D. 1775/33, come modificato dall’art. 96 c. 4 del D.Lgs 152/06, a perforazione avvenuta il ricercatore dovrà presentare istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7 del R.D. N° 1775/33, allegando la documentazione di cui al Regolamento approvato con R.D. N° 1285/20. Si informa che ai sensi dell’art. 17 del R.D. 1775/33 è vietato derivare acqua pubblica

senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’autorità competente. La concessione potrà essere rilasciata solo previa acquisizione del parere favorevole dell’Autorità di Bacino competente…..

 

ART. 7 – R.D. 1775/33 mod.ni art.96 dlgs 152/2006

Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque vanno indirizzate alle Autorità competenti territorialmente (Provincia piccole derivazioni- Regione grandi derivazioni).

Le domande, con allegata relazione idrogeologica, sono trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione (novanta giorni per le grandi derivazioni) comunicano il proprio parere vincolante all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.

Decorsi inutilmente i termini il Min. Ambiente nomina un commissario ad acta.

L'Ufficio istruttore, sentiti tutti gli enti interessati, ove nullaosti, predispone un disciplinare dove vengono stabilite le modalità per la concessione, dopodichè si rilascia l’atto autorizzativo della concessione di durata massimo trentennale.

 

ART. 4 – R.D. 1775/33

Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dall'art. 45. La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni. Il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successivamente con D.P.R. 238/1999 viene prorogato fino al 31/12/2007.

In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico. Concessione rilasciata con Determina Dirigenziale e Disciplinare registrato allegato (ai sensi dell’art. 7 R.D. 1775/33).

 

ART. 93 – R.D. 1775/33

Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

In ottemperanza al contenuto dell’ Art. 93, la Provincia non procede più alle istruttorie ai fini del rilascio delle COMUNICAZIONI per gli usi domestici, in quanto l’ unico obbligo per le utenze domestiche nei confronti della stessa è la presentazione della Denuncia Pozzo con cartografie allegate (C.T.R. 1:10000 e stralcio catastale).

 

Denuncia pozzo

(ai sensi art. 10 del D.L.vo n. 275 12/07/1983 e Legge 290 art. 2 del 17/08/1999)

Art. 10 Pozzi

1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore del presente decreto legislativo (proroga al 31/12/2007).

A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 613; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione.

Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Prescrizioni per la realizzazione di pozzi per acqua

Distanze dai Confini - art. 889 del C.C. : distanza minima 2 metri dal confine;

Distanza dai fabbricati - D.M. 11/03/1988 LETTERA L: compatibilità del pozzo con le caratteristiche dell’ acquifero ed eventuali conseguenti

cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilità dei fabbricati presenti nella zona interessata dall’ emungimento;

Distanza dalle strade: in funzione dei regolamenti locali sulla viabilità (Provinciali, Comunali o Statali);

Distanze dai Fossi: D.lgs n.42/04 (ex Legge Galasso);

Distanze dagli scarichi di acque reflue – (Norme Tecniche L.10/05/1976 n. 319 – Allegato 5- CITAI) :

- 10 m. da pozzi neri,vasche settiche tipo tradizionale e imhoff

- 30 m. minimo da impianto di sub-irrigazione

- 50 m. da pozzi assorbenti

 

Sanzioni Amministrative

Scavo Abusivo (escluso uso domestico art. 93) – Art 219 del R.D. 1775/33 : Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con la sanzione amministrativa da 10,33 euro a 516,45 euro. La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del regolamento per l'esecuzione di questa legge;

Concessione Abusiva – art. 96 c 4 D.lgs. 152/06 ( modifiche art 17 R.D. 1775/33):

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dell’art. 28 c. 3 e 4 della L. 36/94, e' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti e' regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

3. Nel caso di violazione delle norme, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale….

Obbligatorietà misuratore di portata "contatore volumetrico" ai sensi art. 95 D.lgs152/06 ( la mancanza del misuratore di portata comporta la sanzione da 1.500 a 6.000 euro ai sensi dell’ art. 133 c. 8 D.lgs 152/06.